martedì, settembre 16, 2008
Legge Carfagna: diventa reato la prostituzione per strada
E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge del ministro per le Pari opportunita', Mara Carfagna, che introduce il reato di esercizio della prostituzione in strada e, piu' in generale, "in luogo pubblico". A rischiare multe salatissime fino a 3.000 euro e il carcere (da 5 a 15 giorni) non saranno solo le lucciole, ma anche i clienti. Arresto e multa non solo per chi si prostituisce ma anche per i clienti, pene piu' severe per chi appartiene a un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, rimpatrio per i minorenni stranieri costretti a prestazioni sessuali. Sono i punti principali del ddl, composto da 4 articoli. L'articolo 1 (che modifica la legge Merlin del 1958) introduce il reato di esercizio della prostituzione: arresto da cinque a quindici giorni e ammenda da 200 a 3.000 euro per chi offre prestazioni sessuali, pena applicata anche ai clienti delle 'lucciole'. Se la prostituzione -si spiega nella relazione illustrativa- deve considerarsi "fenomeno di allarme sociale", non puo' ammettersi un "distinto trattamento" tra chi la eserciti e chi se ne avvalga. Il ddl Carfagna, quindi, mira ad introdurre misure che "tutelino la dignita' ed i valori della persona umana e la sua liberta' di determinazione", prevenendo "le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza". Con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si vuole eliminare la prostituzione di strada e, contemporaneamente, contrastare lo sfruttamento. Per questo, l'articolo 3, prevede anche pene piu' pesanti per chi organizza o partecipa ad un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: nel primo caso si rischia da 4 a 8 anni di reclusione, nel secondo da 2 a 6 anni. Un punto importante inoltre e' dedicato alla prostituzione minorile: carcere da 6 a 12 anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi "recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto" o "favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto". Chiunque compia atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i 16 ed i 18 anni, in cambio di denaro od altro, potra' essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorita' responsabili del loro Paese d'origine. Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore.